Associazione Non Profit: Cos’è e Come Crearla
L'associazione non profit è un ente senza scopo di lucro. Vediamo cos'è, quali sono le sue caratteristiche, quali tipologie esistono e come costituirla.
Cos'è un'associazione non profit
L'associazione senza scopo di lucro, non profit in inglese, è un ente non commerciale composto da 3 o più persone che si organizzano per il raggiungimento di scopi di natura ideale, solidale o di utilità sociale (culturali, ricreativi, sociali, ambientali, assistenziali, sportivi, etc.). Sono associazioni anche i circoli o i club, i partiti politici, i sindacati e alcuni enti religiosi.
L'associazione ha le seguenti caratteristiche:
- scopo ideale conforme all'ordine pubblico e al buon costume
- senza scopo di lucro
- parità di diritti e di doveri degli associati
- libertà di adesione dei nuovi associati
- libera eleggibilità degli organi amministrativi
- divieto di distribuire utili o avanzi di gestione
- obbligo di devolvere il patrimonio ad altro ente con finalità analoghe in caso di scioglimento dell'ente
- obbligo di rendicontazione annuale.
Cosa significa "senza scopo di lucro"
Una delle caratteristiche principali delle associazioni è l'assenza di scopo di lucro. Questo significa che la sua attività prevalente deve consistere in un'attività di natura non commerciale per evitare che si applichi il regime fiscale e contabile delle società.
Questo non vuol dire che l'ente non possa svolgere attività commerciale (ad esempio, produzione o vendita di beni o servizi). Tale attività però non deve avere carattere esclusivo e prevalente rispetto a quella istituzionale, ma deve essere strumentale al reperimento dei fondi necessari per il raggiungimento degli scopi associativi. Ad esempio, l'associazione che si occupa di beneficienza ai senza tetto, potrà vendere magliette e gadget per raccogliere fondi. Se l'attività commerciale è svolta abitualmente sarà necessario aprire una p. IVA. Viceversa, se questa attività è puramente occasionale (es. unico evento annuale con piccola vendita di gadget) non sarà necessario aprirla.
Tipologie di associazioni
Innanzitutto si distinguono due grandi categorie:
- associazioni riconosciute: sono quelle che devono essere costituite dal notaio per ottenere il riconoscimento di persona giuridica. Ciò comporta che i creditori possono rivalersi solo sul patrimonio dell'ente e non su quello degli associati. Per la loro costituzione è necessario il notaio e il capitale minimo dovrà essere di almeno €15.000 (un importo maggiore può essere richiesto a seconda del tipo di associazione e della regione di appartenenza)
- associazioni non riconosciute: sono quelle che non hanno richiesto o avuto il riconoscimento di persone giuridiche. Ciò significa che gli amministratori rispondono con il loro patrimonio personale se quello dell'ente è insufficiente. Per la loro costituzione non è necessario il notaio, ma è sufficiente che i soci firmino l'atto costitutivo e lo statuto. Non è richiesto il versamento di capitale minimo.
Inoltre, a seconda dell'ambito di operatività, le non profit si distinguono in diverse tipologie:
- Associazione Culturale: ha lo scopo di promuovere attività culturali, quali, ad esempio, istruzione, ricerca, conservazione, tutela, valorizzazione di patrimoni artistici, storici, linguistici, enogastronomici, naturalistici, etc.
- Associazione di Volontariato (denominata ODV): ha lo scopo di prevenire situazioni di emarginazione, disagio e bisogno socio-economico. L'attività viene svolta da volontari prevalentemente a favore di terzi in stato di bisogno e non nei confronti dei propri associati
- Associazione di Promozione Sociale (denominata APS): ha lo scopo di innalzare il benessere e la qualità della vita dei propri associati, dei loro familiari o di terzi. L'attività è resa in modo prevalente verso i propri associati da volontari
- Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (denominata ONLUS): persegue interessi solidaristici, quali la beneficienza, l'assistenza sociale, l'assistenza sanitaria, la formazione, la ricerca scientifica, la promozione della cultura e dell'arte, etc.
- Associazione Sportiva Dilettantistica (denominata ASD): promuove attività sportive dilettantistiche, comprese le attività didattiche, nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI che è stata oggetto di un'importante riforma dello sport
- Ente del Terzo Settore (ETS): introdotto dalla recente Riforma del Terzo Settore. Tutte le tipologie sopra esaminate possono diventare ETS iscrivendosi al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS).
Atto costitutivo e statuto
Lo statuto e l'atto costitutivo dell'associazione sono i documenti necessari per poter costituire l'ente non profit e regolarne l'organizzazione e il suo funzionamento. In particolare:
- l’Atto Costitutivo è il documento che contiene le informazioni obbligatorie previste per legge (ad es. la denominazione, i dati degli associati fondatori, i dati degli amministratori etc.);
- lo Statuto disciplina, invece, il funzionamento dei suoi organi (le regole dell'organo amministrativo, dell'assemblea, etc.), dell'ammissione di nuovi associati, destinazione del patrimonio, etc.
Come costituire una non profit
Per costituire l'associazione, innanzitutto vanno generati lo statuto e l'atto costitutivo che dovranno essere sottoscritti dagli associati fondatori. Una volta costituita, si dovrà richiedere il codice fiscale all'Agenzia delle Entrate. Il codice fiscale è necessario per compiere le operazioni più importanti (es. aprire un conto corrente, acquistare beni, stipulare contratti).
Inoltre, per ottenere contributi pubblici e usufruire delle agevolazioni fiscali di settore si dovrà provvedere alla registrazione dell'associazione all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla costituzione.
Se si svolgeranno abitualmente attività commerciali, ricordiamo che si avrà anche bisogno della p. IVA per associazione da richiedere sempre all'Agenzia delle Entrate.
Infine, le no profit che intendono usufruire delle agevolazioni fiscali dovranno trasmettere il modello EAS. Tale modello contiene i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali e va trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla costituzione.
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