Associazione Promozione Sociale: Guida e Statuto
Scopri cos'è necessario per costituire un'associazione di promozione sociale (APS). Vediamo cosa devono prevedere l'atto costitutivo e lo statuto per aprire una APS e qual è il suo regime fiscale applicabile.
Cos'è un'associazione di promozione sociale
L'associazione di promozione sociale o APS è un ente non profit che svolge attività di utilità sociale con l'obiettivo di innalzare il benessere e la qualità della vita dei propri associati o dei loro familiari. Rientrano tra queste attività, ad esempio, la riqualificazione di un contesto urbano o la promozione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. Per raggiungere i propri scopi, l'ente si deve avvalere prevalentemente delle prestazioni gratuite dei propri associati (volontari).
Quanto appena detto permette di illustrare meglio la differenza essenziale tra APS e organizzazione di volontariato (ODV): la APS svolge attività in prevalenza per i propri associati o i loro familiari. Mentre la ODV svolge la propria attività prevalentemente a favore di soggetti estranei all'associazione e che appartengono a categorie svantaggiate (es. senzatetto, anziani, disabili).
Ogni tipo di associazione, e quindi anche quella di promozione sociale, ha come requisito principale l'assenza di fini di lucro: gli eventuali utili realizzati non possono essere distribuiti tra gli associati. Questo non impedisce all'APS di svolgere anche un'attività commerciale (es. la gestione di una mensa). Tuttavia, tale attività è consentita solo quando è ausiliaria e non prevalente rispetto agli scopi principali.
La recente riforma del terzo settore ha riorganizzato sotto un unico grande gruppo gli enti che perseguono scopi solidaristici e di utilità sociale. Anche una APS potrà quindi diventare un Ente del Terzo Settore (ETS). Attualmente questa nuova normativa non è ancora pienamente in vigore, tuttavia alcune regole devono essere già applicate. La più rilevante è l'aumento del numero minimo di soci (o associati) fondatori per costituire un ente di promozione sociale che passa da 3 a 7 associati.
Statuto e atto costitutivo di una APS
Per la costituzione di un'associazione di promozione sociale sono necessari statuto e atto costitutivo dell'associazione. Questi documenti rappresentano la composizione e regolano il funzionamento dell'ente. Nello statuto gli associati stabiliscono lo scopo, il funzionamento degli organi dell'ente e specificano l'attività che dovrà essere svolta.
Di base, lo statuto di un ente di promozione sociale ha lo stesso contenuto di quello di un'associazione culturale o di ogni altra tipologia di organizzazione no profit. Tra gli elementi indispensabili vi sono:
- assenza di fini di lucro
- previsione che i proventi delle attività non possono essere distribuiti fra gli associati
- obbligo di reinvestire l’eventuale utile a favore di attività istituzionali
- ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati
- obbligo di devoluzione del patrimonio residuo a fini di utilità sociale in caso di scioglimento o cessazione
Per accedere alle numerose agevolazioni fiscali stabilite per questo tipo di associazione, lo statuto e l'atto costitutivo di una APS vanno registrati all'Agenzia delle Entrate e iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) operativo dal 24 novembre 2021.
La registrazione non va confusa con il riconoscimento dell'ente che consente, invece, di acquisire l'autonomia patrimoniale. Ciò significa che i creditori dell'ente potranno rivalersi solo sul patrimonio dell'associazione, senza poter aggredire quello dei suoi amministratori. Attualmente, per costituire una APS riconosciuta è necessario far redigere lo statuto da un notaio. In genere, il costo dell'operazione è oneroso.
Il regime fiscale degli enti di promozione sociale
L'associazione di promozione sociale, in quanto ente non profit, gode della non tassazione su tutte le entrate istituzionali. Rientrano tra queste, ad esempio, le quote associative e le donazioni. Per incassare tali importi basta emettere una semplice ricevuta non fiscale. Dal 1º gennaio 2025, tuttavia, se l’associazione riceve contributi economici dagli associati per i servizi forniti deve comunque aprire la P. IVA.
Per le attività commerciali, come la vendita di beni o i proventi ricevuti da pubblicità e sponsorizzazioni, l'APS deve invece rispettare i normali obblighi fiscali e contabili di una società. Tuttavia, le APS riconosciute dal Ministero dell'Interno non subiscono tassazione sui proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande o dall'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici. Questo purché tali attività vengano svolte nei confronti dei soli associati.
Per usufruire dei benefici fiscali, queste associazioni dovranno trasmettere il modello EAS all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla loro costituzione.
Fino a che non entrerà pienamente in vigore la riforma del terzo settore, alle APS si applica il regime fiscale agevolato previsto dalla legge 398/1991. Introdotto per le sole associazioni sportive dilettantistiche, questo regime è stato esteso nel tempo anche agli altri enti no profit. Tra i vantaggi vi è l'esonero sia dall'applicazione dell'IVA sui proventi sia dall’obbligo di fatturazione. Queste agevolazioni sono disponibili soltanto per le associazioni che non superano €400.000 di proventi annui per attività commerciale.
Tale regime verrà sostituito da un nuovo sistema di agevolazioni previsto dalla normativa ETS che prevede, tra le tante agevolazioni, una tassazione forfettaria con aliquota ridotta sui ricavi non superiori a €130.000.
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