Quando un servizio o un'opera intellettuale presenta rischi da interferenza?
Anche un servizio o un'opera intellettuale possono presentare rischi da interferenza. La legge prevede alcune ipotesi, nelle quali sono sempre presenti rischi da interferenze (art. 26, commi 3 e 3-bis, D.Lgs. n. 81/2008):
- attività che comportano un rischio di incendio di livello elevato;
- presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive;
- lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione;
- lavori che espongono ad un rischio di annegamento;
- lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie;
- lavori subacquei con respiratori;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori comportanti l'impiego di esplosivi;
- lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti;
- lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza;
- lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera;
- lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
Esempio: immaginiamo un servizio intellettuale dove un ricercatore dovrà effettuare delle analisi su un impianto del committente. Se il ricercatore dovrà recarsi nei locali del committente e questi locali contengono alcuni elementi pericolosi (es. sostanze chimiche pericolose) saranno presenti rischi da interferenze.
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