Cessione pro soluto e cessione pro solvendo
Nel contratto di cessione di credito va sempre indicato se è una cessione pro soluto o una cessione pro solvendo. Questa la differenza:
- Cessione del credito pro solvendo, quando il cedente garantisce al cessionario (il soggetto che acquista il credito) la solvibilità del debitore. Se il debitore non paga, il cessionario può esigere il pagamento nei confronti del cedente. Il cedente è quindi tenuto a pagare al cessionario l'ammontare del credito, gli interessi e le spese sostenute per promuovere le azioni contro il debitore (spese legali per decreto ingiuntivo, precetto, etc.). Questa garanzia termina se il mancato pagamento del credito è dovuto alla negligenza del cessionario che non ha iniziato o proseguito le istanze contro il debitore stesso.
- Cessione del credito pro soluto, quando il cedente non garantisce per il pagamento del debitore e se costui non adempie, il cessionario non può pretendere il pagamento dal cedente. L'unica garanzia che il cedente fornisce è quella dell'esistenza del credito.
Se il contratto di cessione di credito non stabilisce quale dei due tipi di cessione si tratta, si applicano le regole della cessione pro soluto.
Contratto di Cessione del Credito
Per trasferire un credito pro soluto o pro solvendo garantendo la solvibilità del debitore
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