Risoluzione del contratto di associazione in partecipazione

Risoluzione del contratto di associazione in partecipazione

L'associante e l'associato possono concordare preventivamente che il contratto di associazione in partecipazione si risolva automaticamente in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal contratto. Per farlo, le parti inseriscono nel contratto una clausola risolutiva espressa.

Si tratta di una pattuizione con la quale, al verificarsi di una delle ipotesi di risoluzione concordate, il contratto termina "di diritto". Da un punto di vista pratico, la risoluzione si verifica nel momento in cui la parte interessata dichiara espressamente di avvalersi della clausola.

Le ipotesi più frequenti di clausola risolutiva espressa riguardano:

  • il mancato conferimento dell’apporto nel termine stabilito
  • il mancato inizio dello svolgimento dell’affare, dell'attività del ramo d'impresa o dell’attività dell'intera d’impresa
  • il trasferimento dell’impresa da parte dell’associante (in caso di associazione in partecipazione tra imprese)

In caso di risoluzione del contratto, o in qualsiasi altra ipotesi di cessazione, gli apporti conferiti dall'associato dovranno essere restituiti. La restituzione non è dovuta se le parti hanno pattuito che l'apporto avvenga a titolo definitivo, escludendo espressamente la restituzione.

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Contratto di Associazione in Partecipazione

Per attribuire il diritto alla partecipazione agli utili di un'impresa o di un affare

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