La notifica va inviata al Garante prima di dare avvio al trattamento dei dati.
Una volta effettuata la notifica, questa resta valida per tutte le operazioni effettuate riguardo ai dati segnalati con la notifica e per tutta la durata del trattamento.
E' necessario procedere a una nuova notifica solo se si verificano modifiche alle caratteristiche principali del trattamento (ad. esempio: variazione delle finalità del trattamento; variazione del titolare del trattamento etc.).
Se, per qualsiasi motivo, il titolare del trattamento termina di trattare i dati per cui è stata eseguita la notifica (ad esempio: i dati passano ad un altro titolare), il vecchio titolare deve inoltrare una nuova notifica al Garante con cui comunica l’avvenuta cessazione del trattamento.
Si avvisa che dal 25 maggio 2018, in tutti i paesi dell’Unione Europea sarà applicabile il “Regolamento Privacy Europeo”, che sostituirà il nostro Codice Privacy (D.lgs. 196/2003).
Tale Regolamento ha eliminato l’obbligo della notifica al Garante, sostituendolo, per gli stessi casi per cui è oggi necessario eseguire la notifica, con l’obbligo di compiere una valutazione di rischio (la c.d. “Valutazione di Impatto Privacy”), che consiste in un documento che descrive il trattamento dei dati e le sue finalità, l’individuazione degli eventuali rischi per i soggetti interessati e le relative misure di protezione adottate.
In ogni caso, fino al 24 maggio 2018, resta l’obbligo per il titolare del trattamento di procedere alla notifica. Dal 25 maggio 2018 invece, sia per chi ha già eseguito la notifica, sia per chi si appresta ad avviare un nuovo trattamento di dati, sarà necessario adeguarsi alla nuova normativa, predisponendo la Valutazione di Impatto Privacy.